Come individuare gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio (MA.R.C.I.)DefinizioniIl rischio relativo all’incendio dipende dalla probabilità che esso si verifichi e dall’entità del danno conseguente per le persone, per gli animali e per le cose. L’individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio: A) densità di affollamento;
Rientrano in questo caso ad esempio gli ospedali, le carceri, i locali sotterranei frequentati dal pubblico B) comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell’edificio;Rientrano in questi ambienti gli edifici costruiti interamente in legno senza particolari requisiti antincendio, come ad esempio le baite; Un edificio con strutture non combustibili come per es. in muratura o calcestruzzo con le sole travi in legno, non rientra tra gli edifici previsti in questo articolo. C) Presenza di materiali combustibili e loro modalità di lavorazione e/o convogliamento;Possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile, gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di detti materiali, quando la classe richiesta per il compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. I materiali infiammabili o combustibili considerati sono i seguenti:
Per gli ambienti dove sono presenti materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili, od anche liquidi infiammabili o combustibili ma soggetti a lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito con modalità tali da consentire il loro contatto con l’aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d’infiammabilità, devono essere considerati come luoghi a pericolo di esplosione di cui all’art. 5 del DPR 462/2001. Per la valutazione della classe di un compartimento antincendio nel quale avvengono la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito, si procede secondo le metodologie di prevenzione incendi. Cosa fareLa norma CEI 64-8 non stabilisce quali sono i luoghi MARCI, ma solo i requisiti che essi devono avere. E' il Committente, in fase di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, a stabilire se il luogo sia MARCIO o meno. La norma CEI 64-8 richiama l'elenco delle attività soggette al rilascio di CPI secondo quanto previsto dal D.M. 16.2.82 , dando l'indicazione che "in generale sono da considerare MARCI". Quindi in generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato in precedenza, gli ambienti soggetti (scarica Tabella) a rilascio del CPI, di cui al D.M. 16.2.82, sono considerati ambienti MA.R.C.I., gli ambienti dove non si svolgono le attività elencate nel D.M. 16.2.82, non sono ambienti MA.R.C.I. tranne il caso che essi siano soggetti a specifiche prescrizioni dei VV.F. In realtà quanto non è sempre vero: infatti alcuni esempi:
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Overtec srl si è trasferita nella nuova sede a Roma in via Magnagrecia 117.
Con Sentenza Tar del Lazio, è stato annullato Il DM “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”, che introduceva l'"analisi dei Rischi". Scarica la sentenza
Ascensori e montacarichi: il DPR 214/2010 modifica il DPR 162/1999. vai alla pagina
Prevenzione incendi: in vigore il DPR n°151/11, nuovo regolamento di prevenzione incendi per il rilascio del CPI. vai alla pagina
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