Locali ad uso medicoPer luoghi ad uso medico la Norma CEI 64-8 intende qualsiasi locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici. Sono quindi soggetti alle normative sopra citate tutte le strutture sanitarie, quali ad es.
Dal punto di vista del rischio elettrico, i locali ad uso medico, sono classificati in tre gruppi: Locali di Gruppo 0Sono locali ad uso medico nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate. Rientrano in questo gruppo:
Locali di Gruppo 1Sono locali ad uso medico nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali sono connesse al paziente in modo non invasivo (esternamente) oppure in modo invasivo ma non nella zona cardiaca. Rientrano, ad esempio, in questo gruppo:
Locali di Gruppo 2Sono locali nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali coinvolgono la zona cardiaca. Rientrano, ad esempio, in questo gruppo:
E’ compito del Responsabile sanitario della struttura stabilire il gruppo di appartenenza di ciascun ambiente, provvedendo a riportare tale classificazione su un disegno planimetrico. Obblighi del Datore di lavoro: controlli e verificheIl controllo periodico degli impianti elettrici è un obbligo che fa capo al datore di lavoro, nel contesto delle attività che deve mettere in atto per mantenere in efficienza tutte le misure di sicurezza per le persone. L’impianto deve essere sottoposto a:
Controlli periodiciI controlli periodici sugli impianti elettrici variano in funzione di fattori quali la dimensione della struttura, l’accessibilità da parte di pubblico, la tipologia di attività medica svolta nei singoli locali, ecc. Bisogna infatti tener conto che gli impianti elettrici sono, da una parte fonte di rischio (folgorazione, microshock, innesco e/o propagazione di incendio, ecc.); ma dall’altra possono contribuire a ridurre o contenere rischi di altra natura (es. illuminazione di sicurezza, alimentazione di riserva, ecc.). Nel valutare quali controlli devono essere effettuati all’interno di una struttura sanitaria è necessaria una analisi completa, che può comprendere ad esempio i seguenti punti:
Il risultato di questa analisi porta alla definizione di un programma che, oltre a individuare e fissare le tipologie di verifiche ne determina la relativa periodicità. E’ opportuno che questo programma sia sottoposto all’approvazione da parte di diverse figure all’interno della struttura (es. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ufficio Tecnico, Responsabili di reparto). Pianificazione dei controlliNei luoghi ad uso medico, i controlli periodici sugli impianti elettrici sono prescritti dall’art. 710.62 della Norma CEI 64-8. A questi controlli, specifici per la sicurezza del paziente, vanno aggiunti i controlli di carattere generale, previsti dall’allegato E al capitolo 6 della stessa norma, in particolare per quelle strutture sanitarie accessibili al pubblico, caratterizzate da un affollamento complessivo non trascurabile. Tenuto conto che nella definizione di luogo ad uso medico rientrano sia le grandi strutture ospedaliere che i piccoli ambulatori, la periodicità di alcuni controlli può variare in funzione dell’esistenza e del peso di alcuni specifici fattori di rischio. Controlli mensili
Controlli quadrimestrali
Controlli semestrali
Controlli annuali
Controlli triennali
Ulteriori controlli periodici possono essere richiesti in relazione alle tipologie di impianti esistenti all’interno della struttura adibita ad uso medico (es. impianti di rivelazione fumo, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, cabine di trasformazione, ecc.). L’esecuzione di questi controlli, e l’aggiornamento del relativo registro costituisce, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, il rispetto dell’art. 80 del D.Lgs. 81/08 relativamente al rischio elettrico:
Il registro dei controlli periodiciLe attività adibite ad uso medico, soggette al controllo del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco (D.M. 16/02/82 Attività 86 – ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto), sono tenute ad annotare, su apposito registro, i controlli periodici relativi all’efficienza degli impianti elettrici, degli impianti di illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, ecc. Il registro, tenuto costantemente aggiornato, dovrà essere messo a disposizione delle autorità competenti. La legge non fornisce indicazioni circa la conformazione del registro e lascia, al Datore di Lavoro responsabile, la scelta sulle sue caratteristiche (registro, raccolta di schede, ecc.). L’importante, relativamente ai controlli sugli impianti elettrici, è che siano riportate le seguenti informazioni:
L’uso del registro del controlli periodici è comunque consigliabile anche per quelle strutture sanitarie non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. (vedi paragrafo precedente)
Verifiche periodiche (DPR 462/2001)Con l’entrata in vigore del DPR 462/2001, sono state introdotte alcune modifiche sostanziali alla regolamentazione preesistente, riassumibili nei seguenti punti:
Risulta quindi evidente che con il trasferimento dell’obbligo di sottoporre l’impianto ad ispezione a carico del datore di lavoro e con l’abilitazione di organismi privati, viene meno quella specifica circostanza che, a causa del ridotto organico degli organismi di vigilanza (ARPA, ASL), ha fatto si che la maggior parte degli impianti non sia stata mai ispezionata. Diventa quindi di estrema importanza, ancor prima di sottoporre l’impianto elettrico ad ispezione, di mettere in atto tutte le attività di controllo interno e verifica periodica, onde evitare che l’intervento delle autorità possa far emergere anomalie dell’impianto verbalizzabili e sanzionabili secondo l’attuale legislazione. Aspetti operativiÈ importante rammentare che le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 non sono ne sostituiscono i controlli periodici per il mantenimento in efficienza dell’impianto. Le verifiche di cui al DPR 462 sono relative unicamente alle verifiche dell’impianto di messa a terra nel suo complesso e del coordinamento dello stesso con le protezioni. Quindi restano unicamente responsabilità della struttura sanitaria il controllo del trasformatore di isolamento, della corrente di dispersione degli elettromedicali, della funzionalità degli impianti di sicurezza etc. Le attività in capo ai verificatori dell’ente di controllo sono:
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Con Sentenza Tar del Lazio, è stato annullato Il DM “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”, che introduceva l'"analisi dei Rischi". Scarica la sentenza
Ascensori e montacarichi: il DPR 214/2010 modifica il DPR 162/1999. vai alla pagina
Prevenzione incendi: in vigore il DPR n°151/11, nuovo regolamento di prevenzione incendi per il rilascio del CPI. vai alla pagina
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