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Illuminazione di emergenza
DefinizioniLe norme che disciplinano la materia sono:
UNI EN 1838: definisce i requisiti illuminotecnici dei sistemi di illuminazione di emergenza, istallati in locali in cui essi tali sistemi sono richiesti.
UNI 11222: “Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici – Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo”, nella quale viene indicato cosa deve essere testato, provato, verificato all’interno dell’impianto e quando farlo.
CEI EN 50172 (CEI 34-111): definisce “come” effettuare le verifiche di cui sopra.
La norma Uni EN 1838 “illuminazione di emergenza” chiarisce le divervse tipologie di illuminazione da utilizzare nei casi di emergenza:
Illuminazione di emergenza: destinata a funzionare quando l'illuminazione ordinaria viene a mancare.
Illuminazione di sicurezza: provvede all'illuminamento per garantire l'abbandono del locale, da parte delle persone, in sicurezza o garantire di terminare un processo in corso, potenzialmente pericoloso, prima di abbandonare il locale.
Illuminazione delle vie di esodo: garantisce che le vie di uscita siano effettivamente identificate e usate con sicurezza quando il locale è occupato. L'illuminazione di sicurezza deve illuminare la via di emergenza, in modo che possa essere agevolmente seguita fino all'uscita di emergenza e segnalarla, in maniera tale che sia facilmente identificabile.
Illuminazione antipanico: funziona per evitare il panico e permette alle persone di raggiungere il luogo dove le vie di esodo possono essere identificate.
Illuminazione aree ad alto rischio: funziona per la sicurezza delle persone coinvolte in processi potenzialmente pericolosi o situazioni in cui sia necessario attivare una procedura di termine processo per la sicurezza degli operatori e degli altri occupanti.
Illuminazione di riserva: consente di continuare l'attività al venire meno dell'illuminazione ordinaria.
ApplicazioniAd oggi esiste una complessa elencazione di attività e luoghi di lavoro dove la vigente legislazione in materia di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga o raccomanda l’utilizzo di impianti di illuminazione d emergenza.
In generale, tra le strutture ed i locali dove è prevista l installazione degli impianti di sicurezza possiamo citare:
Dove l'impianto di illuminazione di sicurezza di un edificio o di un qualsivoglia luogo di lavoro deve essere previsto in punti ben definiti, tenendo presente che l indicazione minima dettata dalla normativa deve essere generalmente integrata dal progettista in funzione della destinazione d uso dei locali ed al rischio derivante dalle attività previste per le singole situazioni. In particolare:
Tutti gli apparecchi di illuminazione devono essere installati ad altezza non inferiore a mt. 2 dal piano di calpestio, in caso contrario devono essere protette con griglie o vetri idonei. Il posizionamento a parete o a soffitto è un opzione.
L’illuminazione di sicurezza predisposta per illuminare il locale in caso di interruzione della rete di alimentazione, deve inoltre possedere i requisiti per rendere possibile l'identificazione immediata della segnaletica di sicurezza e di conseguenza il percorso da seguire per giungere nel luogo sicuro. Normalmente vengono utilizzati allo scopo, cartelli di dimensioni appropriate e predeterminate preferibilmente del tipo fosforescente e/o luminescente o retro illuminanti.
InstallazioneGli apparecchi di illuminazione si installano in base a tre diversi obiettivi:
Vie di esodoIl livello di illuminamento richiesto varia da ambiente ad ambiente essendoci diverse leggi o decreti che fissano valori differenti in un albergo piuttosto che in un ospedale. In alcuni casi, invece, le disposizioni di legge impongono solo l’obbligo dell’illuminazione di sicurezza in un certo locale senza precisare i valori di illuminamento o di altri parametri necessari (quali autonomia, tempo di intervento, etc.).
In queste situazioni si usano i valori dettati dalla norma UNI EN 1838, la quale prevede che per le vie di esodo di larghezza non superiore ai 2 metri, l’illuminamento al suolo sulla linea mediana sia uguale o superiore a 1 lx, mentre la banda centrale di larghezza pari o superiore alla via di esodo abbia un illuminamento almeno pari al 50% di quello presente sulla linea mediana (ad esempio potrebbe essere 1,5 lx sulla mediana e 0,8 nella banda centrale. Ovviamente possono esistere anche vie di esodo di larghezza superiore ai 2 metri. In tal caso ci deve essere l’illuminazione antipanico oppure si può scomporre la larghezza della via di esodo in tante strisce ciascuna con larghezza inferiore ai due metri, e seguire per ognuna di esse i criteri visti precedentemente (1 lx al centro - 50% ai lati).
Altre caratteristiche che deve possedere l’illuminazione di sicurezza per l’esodo secondo la norma UNI EN 1838 sono i seguenti: autonomia minima 1 ora, indice di resa cromatica almeno pari a 40, 50% dell’illuminamento entro 5 s e illuminamento completo entro 60 s.
AntipanicoL’illuminazione antipanico ha lo scopo di evitare che le persone presenti siano prese da questo senso di sgomento al venire a mancare dell’illuminazione ordinaria e che questo quindi ostacoli o disturbi il raggiungimento di un luogo da cui possa essere individuata una via di esodo.
La norma EN 50172 "Sistemi di illuminazione di sicurezza" individua tre situazioni nelle quali è necessario prevedere un’illuminazione antipanico:
Sull’intera area con illuminazione antipanico, l’illuminamento al suolo deve essere almeno pari a 0,5 lx, con l’unica eccezione di una fascia di 0,5 m posta sul perimetro dell’area considerata (EN 1838).
Illuminazione di aree con attività ad alto rischioE’ un compito del datore di lavoro, individuare quali possono essere le situazioni e i processi pericolosi, tali da richiedere un’illuminazione particolare di questo tipo. Alcuni esempi potrebbero essere i seguenti: lavori in presenta di carroponte, lavorazioni in sotterraneo, lavori su macchine in movimento, fonderie, etc.
Ricordiamo inoltre al riguardo anche l’articolo 2050 del Codice Civile sulle responsabilità per l’esercizio di attività pericolose: "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".
Le caratteristiche che deve possedere un’illuminazione in aree ad alto rischio sono le seguenti:
Gli apparecchiAllo scopo di rendere più leggibili i segnali di sicurezza la norma UNI 1838 impone alcune condizioni illuminotecniche per migliorare la sua uniformità di illuminamento, obbligatorie da parte del fabbricante.
Dovendo procedere al posizionamento:
Gli apparecchi di illuminazione per l emergenza sono comunque dei normali corpi illuminanti che devono rispondere ai requisiti previsti dalla norma CEI 34-21, ma essendo funzionali all emergenza debbono avere anche i requisiti di cui alla CEI 34-22 e tutti devono essere contrassegnati con il marchio che sta ad indicare la classificazione come idonei al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. (triangolo rovesciato con una F all'interno)
Attualmente sul mercato sono disponibili due grandi categorie di apparecchi di illuminazione d emergenza, ognuna utilizzabile sia per l'illuminazione di sicurezza che per l illuminazione di riserva:
il tipo di alimentazione può essere:
I ControlliLa norma UNI 11222, letta congiuntamente con la CEI EN 50172 distingue quattro tipi di controlli dell’impianto, verifica periodica, manutenzione, revisione e collaudo. A loro volta le verifiche periodiche vengono suddivise in tre tipologie: Verifica di funzionamento , Verifica di autonomia , Verifica generale.
Riassumendo, il Piano delle operazioni di controllo degli apparecchi di sicurezza:
di funzionamento 1 mese (consigliata 1 settimana)
di autonomia 1 anno (consigliata 3 mesi)
generale 1 anno (consigliata 6 mesi)
Manutenzione periodica 6 mesi (consigliata)
Revisione 4 anni (2 anni sugli app. di tipo permanente)
Collaudo vedi manutenzione
Verifiche PeriodicheLe verifiche periodiche consistono in operazioni in grado di controllare lo stato di funzionamento (di salute, diremmo per gli umani) degli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza nella posizione in cui sono installati, individuandone le eventuali anomalie e/o guasti.Chiaramente nell’effettuazione di tali verifiche occorre seguire anche eventuali indicazioni legislative (il DM 19/08/96 per i locali di pubblico spettacolo, il DM 09/04/94 per gli alberghi, il recente DM 22/02/06 per gli uffici etc.) ed eventuali istruzioni del costruttore o dell’installatore dell’impianto.
Le eventuali anomalie che vengono riscontrate durante la verifica devono essere, se possibile, eliminate all’istante, altrimenti devono essere segnalate in tempi brevi al responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Non essendo ancora ben definita la figura del verificatore, anche nella norma UNI 11222 si sta sul fumoso, si dichiara che gli interventi di verifica devono essere eseguiti da “personale qualificato in possesso di adeguata formazione”.
Ad ogni modo questa persona qualificata deve annotare tutti i controlli ed i malfunzionamenti su un registro dei controlli periodici (log book, così definito dalla norma CEI EN 50172 che lo ha introdotto). Nel registro dei controlli periodici devono essere catalogate tutte le prove effettuate con i relativi risultati ottenuti. Le schede di verifica possono essere scritte manualmente o stampate se è presente un sistema di prova automatico: quindi l’esito stampato di un sistema di auto-diagnosi è considerato sufficiente a sostituire i dati del registro (nota normativa presente sia nella EN 50172 che nella norma UNI 11222).
Il registro deve essere affidato ad una persona responsabile indicata dal proprietario del locale e deve essere collocato in un luogo tale da essere facilmente reperibile. Nel registro devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
Il registro, che deve contenere una sorta di anagrafica degli apparecchi di sicurezza, deve anche riportare i dettagli sui componenti da sostituire degli apparecchi di illuminazione, come il tipo di lampada, la batteria e i fusibili.
Apparecchi per illuminazione e segnalazione di sicurezza
Apparecchi per illuminazione:
- Autoalimentati N°......
- Centralizzati N°......
Apparecchi per segnalazione:
- Autoalimentati N°......
- Centralizzati N°......
Identificazione degli apparecchi di sicurezza (la numerazione degli apparecchi deve corrispondere con quella indicata nel progetto)
Apparecchio
N°Matricola
N°Funzione
Tipo di apparecchio
Modalità di diagnosi
Ubicazione
Verifica di funzionamentoÉ volta ad accertare la funzionalità complessiva dell’impianto ed in particolare la corretta commutazione e la funzionalità delle sorgenti di illuminazione. Consiste, oltre che nel rispetto di eventuali indicazioni del costruttore e/o dell’installatore, nell’effettuazione della seguente serie di controlli:
Tabella - Scheda di verifica di funzionamento degli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza (da inserire nel registro dei controlli)
Verifica di funzionamento degli apparecchi di sicurezza (periodicità mensile, ma consigliata settimanale)
Per gli apparecchi con batterie interne o con alimentazione centralizzata:
Per i sistemi di alimentazione centralizzata:
La frequenza con la quale devono essere eseguite le verifiche di funzionamento, secondo il nuovo documento UNI, è almeno mensile nei casi a), b) e f) e settimanale negli altri casi. È palese che se un particolare disposto legislativo su un certo ambiente (es. ospedale, pubblico spettacolo, scuole, biblioteche, etc.) dispone tempistiche differenti, è ad esso che spetta la precedenza.Verifica di autonomia È volta ad accertare che i dispositivi che realizzano l’impianto di illuminazione di sicurezza assicurino l’autonomia di impianto, a seguito del tempo di ricarica previsto dalla legislazione vigente. Consiste nella misurazione dell’autonomia dell'impianto ad alimentazione centralizzata (gruppo soccorritore) o di ogni singolo apparecchio di tipo autonomo, mediante esecuzione della seguente operazione: viene simulata una interruzione dell’alimentazione ordinaria e si verifica (visivamente) l’intervento e la durata in funzionamento in modalità emergenza degli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza, per il tempo previsto dall’ambiente d’installazione. Se gli apparecchi testati non garantiscono l’autonomia di impianto, le batterie devono essere sostituite.
Giustamente la normativa prevede, in alcuni casi (vedi impianti molto estesi quali ospedali, cinema multisala, etc.) l’impossibilità di effettuazione della verifica dell’autonomia con esame a vista contemporaneo del momento di effettivo spegnimento di tutti gli apparecchi installati. In tali casi è necessario l’impiego di apparecchi e/o sistemi di illuminazione di emergenza che consentono la verifica automatica dell’effettiva autonomia, attraverso un sistema di supervisione centralizzata dove i rapporti di prova ed i risultati delle verifiche, nonché equivalenti registrazioni su archivi software, sostituiscono e/o integrano il registro dei controlli periodici (tabella 3). La frequenza con la quale devono essere eseguite le verifiche di autonomia, secondo il nuovo documento UNI, è almeno annuale, anche se è consigliata una periodicità trimestrale. Anche in questo caso, eventuali leggi possono disporre tempi diversi.
Verifica generale
Consiste nella verifica complessiva dell’efficienza degli apparecchi di sicurezza o dell’alimentazione centralizzata (gruppo soccorritore) e del rispetto dei requisiti illuminotecnici di progetto, mediante la seguente serie di controlli
Verifica generale degli apparecchi di sicurezza (periodicità annuale, ma consigliata semestrale)
Data Controllo
effettuato da
Apparecchio n°
Inconvenienti riscontrati
Provvedimenti adottati
Elenco parti sostituite
data prox verifiche
Firma
Per gli apparecchi con batterie interne o con alimentazione centralizzata:
Per il gruppo soccorritore centralizzato:
La frequenza con la quale devono essere eseguite le verifiche generali, secondo il nuovo documento UNI, è almeno annuale, anche se è consigliata una periodicità semestrale. Anche in questo caso, eventuali leggi possono disporre tempi diversi. Tutti e tre i tipi di verifica periodica, funzionamento, autonomia e generale, devono essere effettuate, così dice la norma UNI 11222, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 della norma CEI EN 50172. Andiamo quindi a vedere cosa dice questo articolo sulle operazioni da effettuare:
Ovviamente viene ribadito che le date e i risultati delle prove devono essere riportati nel registro dei controlli (log book). Quando sono utilizzati dei sistemi automatici di prova, devono essere registrati (mensilmente) i risultati della verifica di autonomia e i risultati delle prove funzionali. Manutenzione“Una regolare manutenzione è essenziale”, recita l’art. 7 della CEI EN 50172.
Il concetto di manutenzione è legato al mantenimento nel tempo delle funzionalità degli apparecchi e dell’impianto di illuminazione di sicurezza, per prevenire eventuali situazioni di guasto.
Il documento UNI, infatti intende la manutenzione periodica come una “serie di operazioni programmate che consentono di mantenere gli apparecchi in condizioni di efficienza, far sì che l’impianto esplichi le proprie funzioni di sicurezza nel tempo e di ridurre la probabilità che insorgano eventuali condizioni di guasto e/o pericolo, In termini ancora più comprensibili possiamo dire che la manutenzione periodica serve ad allungare la vita dell’impianto, facendolo restare “sano” nel tempo e facendo in modo così di superare con esito positivo tutte i controlli delle verifiche periodiche. Il proprietario dei locali deve scegliere una persona di accertata autorità, che attenga alla supervisione della manutenzione dell’impianto, mentre la figura del manutentore vero e proprio è quello di una persona “qualificata ed in possesso di adeguata formazione e di conoscenze specifiche della manutenzione elettrica”.Le operazioni di manutenzione periodica, da effettuare in conformità alle indicazioni del costruttore sono le seguenti: Per gli apparecchi con batterie interne o con alimentazione centralizzata: esame generale dell’intero impianto d’illuminazione e segnalazione di sicurezza per la verifica dello stato di tutti i componenti;
Per il gruppo soccorritore centralizzato: serraggio delle morsettiere e delle connessioni;
Anche gli interventi di manutenzione periodica e le azioni correttive devono essere annotati sul registro dei controlli periodici (tabella 5) in conformità alla legislazione vigente e al punto 7 della norma CEI EN 50172. La frequenza consigliata delle operazioni di manutenzione periodica è di sei mesi. RevisioneLa revisione è una sorta di check-up da effettuare ad intervalli regolari (o magari più ravvicinati nel tempo a mano a mano che l’impianto invecchia) per controllare in maniera dettagliata di tutti i componenti dell’impianto di illuminazione e segnalazione di emergenza, allo scopo di verificarne l’efficienza, con la possibilità di effettuare eventuali sostituzioni di parti di impianto. Gli accertamenti da compiere che la norma UNI propone sono i seguenti:
Per gli apparecchi con batterie interne o con alimentazione centralizzata:
sostituzione dello schermo trasparente o dello schermo riflettente di materia plastica degli apparecchi;
sostituzione delle lampade o dei tubi fluorescenti;
sostituzione delle batterie;
aggiornamento hardware e/o software del circuito elettronico, con eventuale sostituzione;
esame generale dell’intero impianto d’illuminazione e segnalazione di sicurezza per la verifica dello stato dei componenti quali cavi, interruttori, sezionatori, ecc. in conformità alla CEI 64-14;
Per il gruppo soccorritore centralizzato:
sostituzione del comando (pulsante a fungo) destinato ai Vigili del Fuoco per lo spegnimento di emergenza del gruppo soccorritore;
sostituzione di parti soggette ad usura (filtro ventilazione, ecc.);
aggiornamento hardware e software delle schede di controllo, con eventuali sostituzioni
Anche per gli interventi di revisione, come per quelli di manutenzione, viene richiesto personale qualificato in possesso di adeguata formazione e conoscenze specifiche della manutenzione elettrica. Anche gli interventi di revisione devono essere annotati sul registro dei controlli periodici in conformità alla legislazione vigente e al punto 7 della norma CEI EN 50172. La frequenza degli interventi di revisione degli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza deve essere di almeno 4 anni. Per gli apparecchi con funzionamento di tipo permanente (sempre accesi) deve essere prevista la sostituzione della sorgente luminosa e, se fosse necessario, della batteria ogni 2 anni.
CollaudoIl collaudo è un’operazione eseguita in coda alla manutenzione periodica allo scopo di verificare l’efficacia dell’intervento appena effettuato. La parte di impianto che è stata soggetta a manutenzione deve essere sottoposta ad un ciclo di ricarica di 48 ore e quindi ad una fase di scarica controllata per verificare il rispetto dei dati forniti dal costruttore relativi all’autonomia. Questa operazione, essendo piuttosto invasiva sull’impianto e sulla sua sicurezza, deve essere compiuta possibilmente, quando i locali non sono occupati.
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