Impianti di Protezione contro i fulminiPrima del DLgs 81/08Con l’applicazione del D.Lgs . 81/08 vengono abrogate le norme relative all’ art. 38 del D.P.R. 547/55 (Scariche atmosferiche), e in particolare: L’art. 38 del DPR 547/55 stabiliva che: “Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei :
L’art. 36 del DPR 547/55 stabiliva che le aziende e le lavorazioni:
erano soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco competente per territorio. Tali aziende e lavorazioni erano state successivamente determinate con le tabelle A (art. 36 lett. a) e B (art. 36 lett. b) annesse al DPR 689/59. (scarica l'elenco completo). Nel D.Lgs 81/08, prima delle modifiche apportate dal DLgs 106/09, all'allegato IV par. 1.1.8, si faceva riferimento all’art. 39 del DPR 547/55, ovvero “Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto, devono, per se stessi e mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.” Tale articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 106/09. Dopo il DLgs 81/08 (modificato dal DLgs 106/09)Gli articoli in vigore sono l’art. 29 e l’art. 84 del D.Lgs. 81/08. L’art. 29 del D.Lgs. 81/08 ( Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) fa carico al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compreso ovviamente il rischio dovuto al fulmine e tale obbligo prescinde dalle dimensioni e dalla natura , metallica o non metallica, della struttura. In merito alla protezione dai fulmini l’Art. 84 DLgs. 81/08 (corretto dal DLgs 106/09) "Impianti di protezione contro i fulmini" recita: “ Il Datore di lavoro provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche." Norme Tecniche oggi vuol dire :
La serie di norme CEI EN 62305 /1-4, ovvero CEI 81-10, ha sostituito i seguenti documenti normativi:
La valutazione/rivalutazione del rischio di fulminazionePer i nuovi edifici la norma tecnica da utilizzare per valutare il rischio di fulminazione e definire se gli edifici stessi sono auto protetti è pertanto la CEI 81-10. Nel caso gli edifici non risultino auto protetti nei confronti delle fulminazioni , la stessa norma definisce i sistemi di protezione da adottare. Per gli edifici esistenti, per i quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata precedentemente in base alle norme tecniche precedentemente in vigore (Norme CEI 81-1 e CEI 81-4), occorre verificare la valutazione secondo la nuova norma CEI 81-10. In merito occorre tenere presente il Codice Civile , il D.Lgs. 81/08 e la norma CEI 81-10 V1; in particolare:
la norma CEI 81-10 V1 cita “ La valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alle norme CEI EN 62305–2 (CEI 81-10/2) e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma stessa “ La valutazione del rischio di fulminazione eseguita in conformità alla norma CEI EN 62305–2 (CEI 81-10/2) risulta più restrittiva (e quindi garantisce maggior tutela delle persone ) rispetto alle valutazioni già effettuate in base alla norma CEI 81-1 o alla norma CEI 81-4. Nei casi in cui la rivalutazione del rischio di fulminazione evidenzierà che la struttura non risulta più auto protetta nei confronti delle fulminazioni, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN 62305 – 2 (CEI 81-10/2). Pertanto si può concludere che:
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Overtec srl si è trasferita nella nuova sede a Roma in via Magnagrecia 117.
Con Sentenza Tar del Lazio, è stato annullato Il DM “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”, che introduceva l'"analisi dei Rischi". Scarica la sentenza
Ascensori e montacarichi: il DPR 214/2010 modifica il DPR 162/1999. vai alla pagina
Prevenzione incendi: in vigore il DPR n°151/11, nuovo regolamento di prevenzione incendi per il rilascio del CPI. vai alla pagina
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