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Ascensori e montacarichi: modifiche al Regolamento DPR 162/1999

Pubblicate le disposizioni di recepimento della Direttiva 2006/42/CE. La nuova definizione di «ascensori in servizio privato».

 

Il decreto, recependo la Direttiva 2006/42/CE, attua modifiche al testo del D.P.R. n.162 del 30/4/1999, sempre recante regolamento in materia di ascensori. L'emanazione del regolamento in oggetto era prevista dall'art. 16, del D. Leg.vo 17/2010, che aveva recepito la Direttiva macchine, ad eccezione delle parti concernenti gli ascensori ed i montacarichi.

Le novità, riguardanti alcune parti del D.P.R. 162/1999, si sono rese necessarie in seguito alle modifiche introdotte dalla citata Direttiva 2006/42/CE nella Direttiva 95/16/CE, della quale il D.P.R. 162/1999 ha recepito i contenuti.

In particolare viene aggiornato l'elenco delle categorie escluse dall'ambito di applicazione del regolamento, che ora comprende anche:

  • gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s (salvo quanto si dirà più avanti);
  • gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
  • le scale mobili
  • i marciapiedi mobili.

Ascensori in servizio privato

Rientrano in questa definizione gli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 162/1999, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, se installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

Agli impianti rientranti in questa tipologia è dedicato il Capo II del D.P.R. 162/1999, inerente la messa in esercizio, verifiche, manutenzione.

Sono peraltro esclusi dall'ambito di applicazione del citato Capo II gli ascensori, i montacarichi e gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:

  • per miniere e per navi;
  • aventi corsa inferiore a 2 m;
  • azionati a mano;
  • che non sono installati stabilmente;
  • che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

 

Per i dettagli sulle modifiche apportate dal D.P.R. 214/2010 si rimanda alla tabella allegata.

 

 

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