Ascensori e montacarichi: modifiche al Regolamento DPR 162/1999Pubblicate le disposizioni di recepimento della Direttiva 2006/42/CE. La nuova definizione di «ascensori in servizio privato».
Il decreto, recependo la Direttiva 2006/42/CE, attua modifiche al testo del D.P.R. n.162 del 30/4/1999, sempre recante regolamento in materia di ascensori. L'emanazione del regolamento in oggetto era prevista dall'art. 16, del D. Leg.vo 17/2010, che aveva recepito la Direttiva macchine, ad eccezione delle parti concernenti gli ascensori ed i montacarichi. Le novità, riguardanti alcune parti del D.P.R. 162/1999, si sono rese necessarie in seguito alle modifiche introdotte dalla citata Direttiva 2006/42/CE nella Direttiva 95/16/CE, della quale il D.P.R. 162/1999 ha recepito i contenuti. In particolare viene aggiornato l'elenco delle categorie escluse dall'ambito di applicazione del regolamento, che ora comprende anche:
Ascensori in servizio privatoRientrano in questa definizione gli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 162/1999, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, se installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico. Agli impianti rientranti in questa tipologia è dedicato il Capo II del D.P.R. 162/1999, inerente la messa in esercizio, verifiche, manutenzione. Sono peraltro esclusi dall'ambito di applicazione del citato Capo II gli ascensori, i montacarichi e gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:
Per i dettagli sulle modifiche apportate dal D.P.R. 214/2010 si rimanda alla tabella allegata.
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Con Sentenza Tar del Lazio, è stato annullato Il DM “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”, che introduceva l'"analisi dei Rischi". Scarica la sentenza
Ascensori e montacarichi: il DPR 214/2010 modifica il DPR 162/1999. vai alla pagina
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